La normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di molestie e violenze nei luoghi di lavoro.
Tale obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008, che all’art. 17 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi e all’art. 28 specifica che la valutazione deve includere anche i rischi di natura psicosociale, tra cui stress lavoro-correlato, molestie e violenze.
L’obbligo trova inoltre fondamento nel Codice Civile, in particolare nell’art. 2087, che stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale dei lavoratori, prevenendo comportamenti lesivi della dignità personale.
Ulteriori riferimenti normativi e di indirizzo sono:
- l’Accordo Quadro Europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro (2007);
- la Convenzione ILO n. 190, ratificata in Italia con Legge n. 4 del 15 gennaio 2021, che promuove ambienti di lavoro liberi da violenze e molestie;
- le Linee guida INAIL, che riconoscono le molestie come fattore di rischio per la salute psicofisica dei lavoratori.
La valutazione del rischio molestie riguarda tutte le aziende, indipendentemente da dimensione e settore di attività, e deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Essa prevede l’analisi dei fattori di rischio organizzativi e relazionali, l’individuazione di possibili situazioni di esposizione e la definizione di misure di prevenzione e protezione adeguate, comprese procedure di gestione delle segnalazioni e azioni formative.
Un corretto adempimento di tale obbligo contribuisce a garantire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e conforme alla normativa vigente.
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